Il collega riporta alcune sentenze e massime legali che possono essere interessanti ed utili, tratte da: Rivista Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi organo ufficiale della SMIPI (Società Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi) n. 2, dicembre 2003.
Requisiti che un candidato deve possedere per concorrere ad un posto di psicologo dirigente di un ASL: "...nel caso in cui il bando di concorso per posti di psicologo dirigente ( disciplina psicoterapia) richieda come requisito di ammissione, oltre al diploma di laurea in psicologia e all'iscrizione all'albo, anche la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, deve farsi esclusivo riferimento al diploma di specializzazione conseguito (ex. art. 3, legge n.56 del 18 febbraio 1989) al termine di un corso quadriennale "post-lauream" presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti, non potendosi considerare equipollente un diploma conseguito presso un istituto privato che pure ha consentito, ma sulla base di una norma transitoria ed eccezionale, l'esercizio dell'attività di psicoterapia...) LA MASSIMA E' DELL' 11/02/2003, n.172. LE PARTI SONO LECIS c/ASL di ORISTANO.
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Professione dello psicologo e della psicoterapia secondo il Consiglio di Stato: "...l'attività di psicoterapia si differenzia da quella di psicologo... pertanto l'attività di psicoterapeuta può essere esercitata non da tutti coloro che sono iscritti all'albo degli psicologi ma solo da coloro che, iscritti in detto albo siano in possesso di specializzazione in psicoterapia..." CONSIGLIO DI STATO, sez. II, 25 maggio 1994, n.817, Min. Univ. e Ricerca Scientifica.
----------------------------------- Sentenza in merito: "...in relazione alla professione medica, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescrivere la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli ed appresti le cure al malato... da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacchè la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati... onde, qualunque intervento curativo, anche se si concretizzi nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'articolo 348 del C.P. CASSAZIONE PENALE, sez. II, 9 febbraio 1995, n. 5838.