Decisione del Consiglio di Stato sulla ''Psicologia Clinica''
Questo è il testo integrale della DECISIONE del Consiglio di Stato del 20 gennaio 2004 sulla Psicologia Clinica. Su tale "sentenza" si è acceso un vivace dibattito al quale vi invitiamo a partecipare, tramite il sito o la mailing list.
N.981/04 - Reg.Dec. N. 11380 Reg.Ric. ANNO 1998 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 11380/98, proposto da: CONSIGLIO NAZIONALE DELL?ORDINE DEGLI PSICOLOGI, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pavanini e Guido Francesco Romanelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest?ultimo in Roma, via Cosseria, n. 5; contro UNIVERSITA? DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dall?Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per l?annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sezione II, 1 luglio 1998, n. 1210; visto il ricorso in appello, con i relativi allegati; visto l?atto di costituzione in giudizio dell?Università degli studi di Padova; visti tutti gli atti della causa; relatore all?udienza pubblica del 20 gennaio 2004 il consigliere Carmine Volpe, e uditi altresì l?avv. G. F. Romanelli per l?appellante e l?avv. dello Stato Bruni per l?Università appellata; ritenuto e considerato quanto segue. FATTO E DIRITTO
1. Il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dal Consiglio nazionale dell?ordine degli psicologi avverso il decreto del rettore dell?Università degli studi di Padova 11 ottobre 1995, con cui, presso la medesima Università, è stata istituita la Scuola di specializzazione in psicologia clinica. Il decreto modificava lo statuto dell?Università degli studi di Padova aggiungendo, dopo l?art. 114, un nuovo articolo, 115, composto di 24 paragrafi, contenente l?ordinamento della detta Scuola. Il Consiglio nazionale dell?ordine degli psicologi appella contestando la sentenza. L?Università degli studi di Padova si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso in appello.
2.1. Il ricorso in appello è fondato. La sezione condivide le tesi sostenute dall?appellante. La professione di psicologo è definita dall?art. 1 della l. 18 febbraio 1989, n. 56, secondo cui essa ?comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito?. Il successivo art. 2 prevede, al comma 1, che ?per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale? e, al comma 3, che ?sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge?. L?art. 3 della l. n. 56/1989 prescrive, al comma 1, che ?l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica?. Ciò premesso, in forza delle disposizioni anzidette ai laureati in medicina non è consentito acquisire specialità psicologiche diverse dalla psicoterapia. La psicologia clinica, inoltre, rappresenta una specializzazione della psicologia (e non della medicina) e consente anche, ma non solo, l?esercizio della psicoterapia. Essa, in quanto specializzazione della psicologia, non può che essere riservata ai soli psicologi. Ne consegue l?illegittimità di quanto revisto dallo Statuto della Scuola di specializzazione in psicologia clinica, laddove, aprendola anche ai laureati in medicina, si dice che la Scuola rilascia ?il titolo di specialista in psicologia clinica che consente l?iscrizione nell?albo degli psicoterapeuti?. La Scuola, nel rispetto del disposto dell?art. 3 della l. n. 56/1989, se aperta sia agli psicologi sia ai medici, potrebbe rilasciare solo un titolo di specializzazione in psicoterapia, che rappresenta l?unica area di specializzazione comune ad entrambe le professioni, e non, come invece previsto, il diverso titolo di specializzazione in psicologia clinica. La tesi fatta propria dalla sezione è oltremodo avallata dalla circostanza per cui l?equipollenza tra il titolo di specializzazione in psicoterapia e quello di specializzazione in psicologia è stata riconosciuta solo dalla legge (art. 2, comma 3, della l. 29 dicembre 2000, n. 401), e in epoca successiva al provvedimento impugnato in primo grado. Va quindi ritenuta la fondatezza delle censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 56/1989, nonché di eccesso di potere per difetto di presupposto e di incompetenza, dedotte in primo grado.
2.2. L?appellante ripropone il terzo motivo del ricorso di primo grado, con cui si era dedotta la violazione degli artt. 3 e 35 della l. n. 56/1989 e l?eccesso di potere per difetto di motivazione. Si sosteneva l?illegittimità della previsione del paragrafo 9 dello statuto, secondo cui, per i primi due anni accademici successivi all?entrata in vigore del nuovo ordinamento, possono essere ammessi alle prove per conseguire l?iscrizione alla Scuola, oltre ai laureati in medicina e psicologia, anche i candidati che abbiano conseguito altre lauree e che posseggano i requisiti per potere essere iscritti all?albo degli psicologi. Così che, in via transitoria, sarebbe stato possibile l?accesso ad una Scuola di specializzazione in psicoterapia anche a soggetti i quali, pur iscritti all?albo degli psicologi, non siano in possesso della laurea in psicologia; in contrasto con quanto previsto dall?art. 35 della l. n. 56/1989. Il primo giudice ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere, poiché gli ordini professionali, siccome enti esponenziali di interessi collettivi, sono legittimati ad agire per la tutela degli interessi di tutte le categorie rappresentate, oltre che per sopravvenuto difetto di interesse a causa della mancanza attuale di efficacia della disposizione, concepita durante il periodo di efficacia dell?art. 35 della l. n. 56/1989; periodo scaduto nel marzo 1994. Il motivo è fondato. La legittimazione sussiste sulla base di quanto previsto dall?art. 28, comma 6, lett. d), della l. n. 56/1989, secondo cui ?il Consiglio nazionale dell'ordine...cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale?. Quanto poi alla previsione del paragrafo 9 dello statuto, che risulta espressamente limitata solo ai primi due anni accademici e non, invece, al periodo di efficacia previsto dall?art. 35, comma 3, della l. n. 56/1989, essa è in contrasto, oltre che con il sistema a regime previsto dall?art. 3 della l. n. 56/1989, con quello transitorio di cui al comma 1 del citato art. 35; secondo cui, ?in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica?.
3. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va accolto con il conseguente annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento impugnato. Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensati. Per questi motivi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie il ricorso in appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato. Compensa tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall?autorità amministrativa. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l?intervento dei signori:
Sergio SANTORO Presidente f.f. Luigi MARUOTTI Consigliere Carmine VOLPE Consigliere Est. Lanfranco BALUCANI Consigliere Francesco CARINGELLA Consigliere